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Statuto dell'Associazione "Accademia del Notariato

denominazione, sede, scopo, durata

ARTICOLO 1

E' costituita un'associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata "Accademia del Notariato".

ARTICOLO 2

Essa ha sede in Roma, Piazza Buenos Aires n. 5.

Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede nell’ambito della stessa città e istituire ovunque sedi secondarie e filiali.

ARTICOLO 3

L’Accademia ha per oggetto la diffusione, con ogni mezzo, in Italia e nel Mondo della funzione e della figura del Notaio avendo particolare riguardo alla evoluzione della funzione sotto il profilo storico ed economico-sociale.

L’Accademia ha, pertanto, scopo culturale e divulgativo senza distinzione di sesso, di religione, di nazionalità, di etnia e di inclinazione politica.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Accademia potrà:

  1. Promuovere convegni, congressi, conferenze ed incontri sia in Italia che all’estero;
  2. istituire e gestire siti telematici e programmi radiofonici e televisivi;
  3. curare e diffondere pubblicazioni culturali con ogni mezzo;
  4. diffondere gli studi, gli orientamenti e le direttive degli Organi Ufficiali del Notariato;
  5. coadiuvare gli Organi Ufficiali del notariato nell’organizzazione e gestione di scuole, corsi di formazione e masters e gestirne di collegati e complementari;
  6. istituire premi per persone meritevoli per essersi distinte in particolari iniziative civili, morali e culturali.
  7. collaborare con istituzioni, organizzazioni, autorità sia nazionali che internazionali che possano cooperare con l'Associazione o contribuire al raggiungimento del suo scopo.

L'associazione potrà aderire ad enti ed organizzazioni che abbiano finalità e scopi analoghi o complementari; potrà inoltre svolgere ogni attività, anche commerciale, purchè in via occasionale e non prevalente e purchè si tratti di operazione ritenuta necessaria, opportuna o comunque utile per il raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese operazioni economiche, finanziarie (non nei confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, idonee e funzionali al perseguimento dello scopo associativo.

In ogni caso, non sono considerate commerciali, ai sensi dell'art. 148, terzo comma, D.P.R. 917/1986, le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonchè le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Per l'attività commerciale l'associazione, ai sensi dell'art. 144, secondo comma, del D.P.R. 917/1986 così come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 344/2003, avrà l'obbligo di tenere la contabilità separata.

ARTICOLO 4

L'associazione ha durata illimitata.

SOCI

ARTICOLO 5

Potranno essere soci dell’Accademia:

  1. i notai italiani o stranieri, in esercizio o in pensione;
  2. le istituzioni notarili quali: i Consigli, le Casse di Previdenza, i Comitati, le Associazioni ed in genere gli organismi rappresentativi di categoria;
  3. le Istituzioni scolastiche, le Università, le Associazioni e gli Organi di categoria collegati con l’attività notarile;
  4. personalità che per acclarati meriti morali, civili e culturali siano considerate meritevoli di essere insignite del titolo di "accademico".

In ogni caso può essere socio dell'Associazione qualsiasi persona fisica o giuridica o ente che, per pratica o particolare interessi maturati in ambito notarile, sia stato ammesso a farne parte secondo le norme del presente statuto e del futuro regolamento sociale.

La domanda di ammissione deve essere esaminata ed eventualmente accettata dal Consiglio Direttivo.

Qualora il Consiglio Direttivo non si esprima con un provvedimento comunicato al richiedente entro 30 (trenta) giorni con raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda deve intendersi respinta.

Il Consiglio non è tenuto a rendere noti i motivi dell'eventuale rigetto della medesima domanda, pur dovendo comunicare il rigetto stesso.

Il socio deve versare la quota di associazione, annualmente stabilita dal Consiglio stesso, al momento dell'ammissione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ARTICOLO 6

Tutti i soci avranno pari diritti e doveri, di servirsi dei beni e delle attrezzature gestiti dall'Associazione e di avere accesso ai convegni ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

Ove deliberato dal Consiglio, l'accesso a determinate attività istituzionali dell'associazione potrà essere assoggettato al pagamento di un contributo supplementare.

Ogni socio ha diritto di partecipare all'assemblea nonché ha diritto ad un voto in seno alla medesima, in particolare anche per quanto riguarda le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto o del regolamento interno e la nomina del consiglio e degli organi direttivi in genere.

Potranno essere ammessi soci onorari i quali, però, non avranno diritto di voto e non dovranno pagare alcuna quota o contributo.

ARTICOLO 7

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità si perde per decesso (o scioglimento dell'ente), per dimissioni o per decadenza; la decadenza verrà dichiarata dal Consiglio .

Potrà essere considerato automaticamente decaduto il socio che:

  • abbia perso i requisiti per l’ammissione;
  • non abbia adempiuto, o abbia adempiuto con negligenza, agli obblighi imposti dal presente Statuto o dal regolamento;
  • non abbia pagato la quota associativa per due anni, anche non consecutivi;
  • abbia subito una condanna per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
  • sia stato interdetto o inabilitato;
  • mantenga una condotta contraria alle leggi od all'ordine pubblico;
  • eserciti attività disgregatrice o nociva nei confronti dell'Associazione.

La delibera che accerta la decadenza dev'essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo domicilio comunicato all’accademia.

In ogni caso, il socio decaduto potrà, entro trenta giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia, impugnare il provvedimento con ricorso al Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 24.

La riammissione potrà essere richiesta soltanto dopo che siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

La quota non è trasmissibile, né rivalutabile.

E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 8

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un numero di membri variabile da tre a quindici, eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio dura in carica per il tempo determinato al momento della nomina o, a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.

ARTICOLO 9

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Il Consiglio potrà nominare altresì un Tesoriere, la cui carica è cumulabile con quella di Segretario.

Il Consiglio può anche nominare un Presidente Onorario, socio o non socio, ma comunque non facente parte del Consiglio stesso. Egli non potrà avere alcun incarico direttivo o gestionale, ma potrà assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto.

ARTICOLO 10

Il Consiglio si riunisce in un luogo posto nella città o nella provincia di Roma tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo, nonchè all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscrittaintempo reale (chat), secondo apposito regolamento deliberato dall'organo amministrativo. Tale regolamentodisciplinale modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni e per l'identificazione dei partecipanti.

Inparticolare,il regolamento deve consentire che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentitodi seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomentiaffrontati;verificandositalipresupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidenteedovedevepure trovarsiilsegretariodella riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio decide sull'ammissione e sulla esclusione degli associati, nonchè sull'importo della quota e del contributo periodico a carico degli associati e relative modalità di pagamento.

E' altresì di competenza del Consiglio l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, per le violazioni al presente Statuto o al Regolamento, in conformità a quanto disposto e disciplinato del Regolamento stesso.

Il Consiglio, infine, predispone un rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Detti rendiconti saranno esposti presso la sede sociale dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

I medesimi dovranno rimanere depositati presso la sede sociale anche dopo la loro approvazione.

ARTICOLO 12

Il Presidente ed in sua assenza il Vice Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ARTICOLO 13

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo i rimborsi per le spese sostenute.

ASSEMBLEE

ARTICOLO 14

L'organo supremo dell'Associazione è l'assemblea degli associati.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) aprile mediante comunicazione scritta (anche a mezzo posta elettronica) diretta a ciascun socio e affissione all'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata ove ne sia stata fatta domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

L'Assemblea può essere convocata ovunque.

Le convocazioni effettuate mediante posta elettronica dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica comunicato all’associazione dagli aventi diritto almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione. Al fine di verificare la regolarità della convocazione il presidente controllerà, mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider), che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto l'avviso.

Tutti i soci partecipano alle assemblee, hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 15

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio , sulle modifiche dello Statuto, sull'approvazione e sulle modifiche dell'eventuale regolamento interno e su tutto quant'altro a essa demandato per legge o Statuto.

ARTICOLO 16

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri soci, purché questi non siano membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

I verbali dovranno rimanere depositati presso la sede sociale.

E' ammessa la possibilità che le assemblee dei soci possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscrittaintempo reale (chat), con le modalità sopra previste all’art. 10 per le adunanze del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, ivi comprese quelle concernenti la modifica dello Statuto, sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, le suddette deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e valide qualunque sia il numero degli intervenuti, anche se concernenti la modifica dello statuto.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 19

Il patrimonio è costituito da:

  • beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  • eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

  • dalle quote sociali;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ARTICOLO 20

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglioil rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

ARTICOLO 21

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

REVISORI DEI CONTI E CONTROVERSIE

ARTICOLO 22

Ai revisori dei conti, se istituiti,spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo contabile dell’associazione.

Essi devono redigere e presentare all’assemblea una relazione di controllo relativa ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

I revisori dei conti possono essere nominati dall’assemblea dei soci nel numero di tre e durano in carica tre esercizi. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’associazione avuto riguardo alla loro competenza.

ARTICOLO 23

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché ai rapporti tra gli associati, tra l’Accademia e gliassociati, gli organi associativie/o di controllo, fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, ivi comprese le questioni concernentila decadenza dall’associazione, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione in base alla procedura della società di Conciliazione ADR Notariato S.r.l. su istanza della parte interessata, entro venti giorni dalla richiesta.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio della procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, è devoluta alla cognizione di un collegio di tre Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

I Probiviri saranno nominati dall'Assemblea e dureranno in carica tre anni.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 24

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto vanno effettuate, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale, ove non sia stato indicato il domicilio.

Le comunicazioni mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all’indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede dell’associazione e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all’uopo:

  • il libro dei soci per l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, per l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell’organo amministrativo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti, per l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detto organo, se presente.

Per le comunicazioni effettuate con posta elettronica è necessario verificare attraverso l'elenco fornito dal fornitore di accessiInternet(Provider) che tutti gli aventi diritto abbiano ricevuto la comunicazione.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell’avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all’invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ARTICOLO 26

In relazione all'art. 148 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'associazione è tenuta ad osservare i seguenti obblighi, previsti nei precedenti articoli del presente statuto:

  • divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  • conservare una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni prevista dal presente statuto;
  • eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti, criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non rivalutabilità della stessa;
  • obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in tema di associazioni ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

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